ADR - Le modifiche del Decreto Ministeriale del 07 agosto 2023 sull'esenzione della nomina del Consulente ADR

18/10/2023
E' in vigore dal 05 ottobre il DM 07 agosto 2023 che modifica sensibilmente quanto finora vigente in tema di esenzione dalla nomina del Consulente ADR per il trasporto di merci/rifiuti pericolosi. Lo stesso abroga il Decreto del 04 luglio del 2000 che conteneva la disciplina previgente.
Allo stato attuale, sono tenute alla nomina del consulente ADR le aziende che, svolgono operazioni di spedizione e/o trasporto, e/o imballaggio, e/o carico, e/o riempimento, e/o scarico di merci o rifiuti pericolosi nei casi sotto riportati.
1.  in colli, anche per una sola operazione all'anno in ADR completa, 
2.  in colli in quantitativi sotto i limiti di esenzione parziale della sezione 1.1.3.6 ADR nel caso si superino le 24 operazioni anno o le 3 operazioni mese,
3.  in cisterne o alla rinfusa per merci molto pericolose (categoria di trasporto 1) o mediamente pericolose (categoria di trasporto 2, gruppo di imballaggio II) anche per una sola spedizione all’anno,
4.  in cisterne di merci poco pericolose (del gruppo d'imballaggio III o della categoria di trasporto 3 o 4) nel caso si superino le 12 operazioni anno o le 2 operazioni mese o le 50 ton anno, 
5.  alla rinfusa (es. polveri o imballaggi vuoti su cassone) di merci poco pericolose (es. del gruppo d'imballaggio III o della categoria di trasporto 3 o 4) nel caso si superino le 12 operazioni anno o le 2 operazioni mese o le 50 ton anno.
Ai sensi del nuovo Decreto non è più necessario comunicare l’esenzione dalla nomina alla Motorizzazione Civile ma è obbligatorio mantenere un Registro delle operazioni in ADR con lo scopo di esibirlo alla richiesta dell’autorità competente, nonché per monitorare il rispetto delle soglie fissate per l’esenzione.
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